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Fatturazione elettronica B2B: le novità per il 2020

Orientarsi in materia di fatturazione elettronica non è elementare, specie in un periodo che si annunciava già da tempo come portatore di rapide e continue evoluzioni in nome della semplificazione. 

A partire dal 2020, per esempio, vige la regola per cui i dati delle fatturazioni verranno conservati dal Fisco - per controlli ed accertamenti - per un periodo di otto anni. Sempre a partire da quest’anno fa il suo ingresso sulla scena dei pagamenti elettronici anche l’imposta di bollo, anche laddove declinata in versamenti semestrali. Restano invece escluse dalla fatturazione elettronica, anche per il 2020, le prestazioni sanitarie.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le novità previste per le operazioni di fatturazione elettronica, con particolare attenzione all’ambito di fatturazione B2B, o tra imprese.

Cos’è la fatturazione elettronica e come funziona

La fattura elettronica, tecnicamente, è un documento digitale che informa di una avvenuta transazione economica, che sia B2B o tra aziende e clienti privati. L’autenticità del documento è garantita da due fattori: la presenza della firma elettronica dell’emittente fattura, e la trasmissione del documento presso uno specifico Sistema di Interscambio (SDI).  

I Sistemi di Interscambio sono essenzialmente delle piattaforme digitali che ricevono la fattura digitale emessa e, una volta che il documento abbia dato esito positivo ai controlli previsti, la consegnano al destinatario indicato nella stessa fattura.

La fattura viene così inviata all’indirizzo PEC, oppure al canale telematico scelto dal cliente (esistono decine di aziende che forniscono per lo scopo il servizio di FTP o Web Service). 

Nel caso in cui si tratti di professionisti con partita IVA, si può anche scegliere di far recapitare le fatture dall’SDI direttamente presso il proprio commercialista o altro istituto preposto, preventivamente autorizzato a trattare i propri dati secondo normativa.

È dalla necessità di far passare l’emissione della fattura elettronica attraverso uno SDI che origina la regola per cui oggi per ricevere fattura è necessario fornire, unitamente alla propria intestazione comprensiva di partita Iva, anche l’indirizzo PEC oppure un codice univoco destinatario di 7 cifre. 

In sostegno in particolare dei lavoratori autonomi, è stato messo a punto un sistema che permette di generare e portare con sé un QRcode completo di tutte le informazioni necessarie per l’emissione ed il ricevimento delle fatture elettroniche. 

È inoltre possibile associare in maniera altrettanto univoca un indirizzo pec alla propria partita Iva, in modo che le fatture vengano ricevute lì, a prescindere dall’indirizzo email indicato sul documento. 

La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni tra soggetti (aziende o privati) residenti in Italia. Le eccezioni riguardano i soggetti con partita Iva a regime forfetario e le associazioni che rientrano nella legge 398/91 che non abbiano ricavi commerciali superiori ai 65.000 euro l’anno. 

Non possono avvalersi della fatturazione elettronica, come si accennava, tutte le categorie che sono tenute all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: medici ma anche dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti e logopedisti.

Fatturazione elettronica: le novità per il 2020

Il 2020 non sembrerebbe essere un anno di grandi cambiamenti in tema di fatturazione elettronica: mentre si lascia il tempo alle aziende di abituarsi al nuovo sistema, l’impianto normativo sta subendo quelli che possono essere intesi come dei piccoli aggiustamenti.

Di seguito le novità previste a partire da quest’anno:

  • Automatizzazione della riliquidazione dell’imposta di bollo: l’Agenzia delle Entrate può ora integrare le fatture elettroniche prive dell’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla base delle informazioni contenute nel documento. Quando l’imposta annua non supera i 1000 euro annui è tutt’ora previsto l’assolvimento semestrale, a Giugno e a Dicembre. Tale pratica non è sempre possibile, come è facile intuire, soprattutto in ambito B2B: tale l’imposta non è infatti sempre dovuta, come nel caso di cessioni intracomunitarie o di vendite per esportazione. Quando inoltre l’imponibile non è estrapolabile con esattezza dai dati presenti in fattura, si continuano ad applicare le disposizioni già in vigore (si possono regolarizzare i pagamenti entro 15 giorni dall’emissione del documento).
  • Conservazione per otto anni: il nuovo decreto fiscale stabilisce che tutti i dati acquisiti tramite fatturazione elettronica, compresi quelli relativi alla natura dei servizi, siano memorizzati fino al 31 Dicembre dell’ottavo anno successivo alla dichiarazione di riferimento. Ciò consentirà agli organismi preposti di operare un maggior controllo a tutela di consumatori e contribuenti.
  • Obbligo di indicare la data dell’operazione in fattura: è fatto obbligo, a partire dallo scorso Luglio 2019 e quindi con totale effettività a partire dal 2020, di indicare in fattura la data esatta di effettuazione dell’operazione, che non necessariamente coincide con quella di emissione del documento. Come per la fattura cartacea, è concessa l’emissione ritardata della fattura, purché venga trasmessa entro 12 giorni dalla data in cui è stata effettuata l’operazione.
  • Premialità per i forfetari che fatturano elettronicamente: onde favorire l’uso della fatturazione elettronica, sono state introdotte delle premialità per coloro che, seppur non obbligati ad emettere fattura elettronica, decidono di fatturare integralmente in tal modo. Per esempio, per chi si avvale del regime forfetario e decide di fatturare elettronicamente, il termine di decadenza per gli accertamenti fiscali passa da 5 a 4 anni. 

Nessuna grande rivoluzione, dunque, per quanto riguarda le normative che regolano emissione e trasmissione delle fatture elettroniche. Le novità più serie, soprattutto in ottica di fatturazione B2B, riguardano invece la tipologia dei documenti, definita TD, e la natura delle operazioni fatturabili (N).

Fatturazione elettronica B2B: come cambiano le fatture 

I cambiamenti più decisivi riguardano i file XML su cui viaggiano i documenti fiscali di questo genere: in particolare sono stati estesi il campo TD, che indica la tipologia del documento fiscale elettronico, ed il campo N (relativo alla natura delle prestazioni). 

A partire dal 4 Maggio sarà consentito un maggiore grado di dettaglio, utile in particolare per chi operasse abitualmente con categorie sino ad ora non comprese nelle liste N, come le esportazioni e le cessioni non imponibili con lettere d’intento.

Vengono inoltre introdotti dei codici N specifici per la cessione di fabbricati, il subappalto nel settore edile, la cessione di rottami e materiali di recupero, la cessione di prodotti elettronici e telefoni cellulari. 

In tema di TD ed N, vengono ora previste:

  • Fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite (TD27): si tratta di quelle fatture che riportano come mittente e destinatario lo stesso soggetto; nel caso di un’azienda che fornisca i propri servizi anche ai propri uffici, è ora possibile evitare che un’autofattura del genere venga inserita automaticamente tra le fatture di acquisto;
  • Reverse charge esterno, ovvero integrazione o autofattura per acquisto servizi dall’estero (TD18 e TD19): si tratta forse della modifica più importante, per chi si trovasse ad operare con l’estero con una certa frequenza. L’introduzione dei nuovi codici consente in questo caso di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero - o da fornitori non residenti in Italia - in modo da automatizzare il procedimento anche per le fatturazioni che esulano in tal senso dalla normativa fiscale italiana. Ciò è particolarmente incisivo in quanto permette di evitare il ricorso all’esterometro per operazioni passive o di reverse charge esterno.
  • Nuove categorie per il reverse charge interno (N6): sarà presto possibile utilizzare il codice N6, ad indicare le operazioni in regime di inversione contabile, nel caso di cessioni di oro e fabbricati (per i quali è esercitata l’opzione Iva), prestazioni edili anche in subappalto, prestazioni di pulizia, demolizione ed installazione impianti, cessioni di apparecchiature elettroniche, operazioni legate al mercato dell’energia, prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza (qualora questo sia aggiudicatario di una commessa per un ente pubblico ed opti per lo split payment).

Tali modifiche al tracciato XML della fattura sono tese innanzitutto a semplificare il lavoro degli operatori contabili e fiscali, ma anche ad ottimizzare i controlli di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. 

Sarà soprattutto incisiva, secondo gli analisti, la possibilità di superare tutte quelle eccezioni legate al coinvolgimento dell’esterometro in fatturazioni con soggetti non residenti o non stabiliti in Italia. In ambito B2B, si crede avrà grande impatto anche l’estensione delle categorie applicabili ad operazioni di Reverse Charge Interno.

Fatturazione elettronica B2B: le novità per il 2020

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